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D. 26/07/2006 n. 4-l'art. 1, comma 1, lettera c), laddove sono definiti apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere»; -l'art. 7, comma 1, che, nell'elencare i costi afferenti alla sicurezza per i cantieri ove è prevista la redazione del PSC, alla lettera a) stabilisce che «... nei costi della sicurezza vanno stimati ... i costi degli apprestamenti previsti nel PSC ...»; -l'allegato 1, ove è contenuto l'elenco, definito «indicativo e non esauriente », degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, e in particolare il primo capoverso che indica le voci comprese nella categoria degli apprestamenti. - Confrontando dette disposizioni con l'art. 5 del decreto ministeriale n. 145/2000 sopra ricordato, si coglie il contenuto innovativo del regolamento n. 222. - Stando alla portata letterale della legge, infatti, alcune voci di costo che in base al decreto ministeriale n. 145 afferivano alle spese generali di cantiere a carico dell'impresa, rientrando ora tra gli «apprestamenti» in forza dell'elencazione contenuta nell'allegato I, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222, sono integralmente riconducibili al costo della sicurezza e devono essere escluse dal ribasso. -Ci si riferisce in particolare ai mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi della legge n. 626/1994, alle recinzioni di cantiere, nonchè alle opere provvisionali propriamente dette (ponteggi, trabattelli, etc.) e i baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, refettori etc.). - Si veda al riguardo l'elenco contenuto all'art. 7, comma 1, e in particolare la lettera a) laddove è stabilito che «... nei costi della sicurezza vanno stimati ... i costi degli apprestamenti previsti nel PSC ...». -Oggi infatti la normativa, con il citato allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 222, definisce apprestamenti, con elencazione esemplificativa, «i ponteggi, i trabattelli, gli impalcati, le passerelle, le andatoie», oltre che «i bagni, i refettori, gli spogliatoi ...» etc., tutti elementi che, benchè destinati funzionalmente a servizio delle attività di costruzione o di altre attività connesse, devono garantire prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonchè in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei requisiti di sicurezza e di igiene. - Sotto questo profilo, quindi, la formulazione dell'art. 7 differisce dalla disposizione dell'art. 5, lettera c) del decreto ministeriale n. 145/2000, in base alla quale, come sopra ricordato, le spese per le opere provvisionali erano comprese nel prezzo delle lavorazioni, a carico dell'esecutore e assoggettate a ribasso. In altri termini, quindi, erano ascritte alle cd. «spese generali ». -Altrettanto dicasi delle voci di cui alle lettere a) ed i) dell'art. 5. - Si rileva, inoltre, che anche il documento della Conferenza delle regioni concorda con la tesi di ricondurre i costi degli apprestamenti, e in particolare delle opere provvisionali, tra i costi della sicurezza, alla luce dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003; pur sottolineando, al riguardo, il discrimine costituito dall'inserimento nel PSC, per cui potrebbero afferire integralmente alla sicurezza solo gli apprestamenti previsti dal progettista della sicurezza in base alla sua discrezionalità tecnica. -Premesso quanto sopra, la traslazione tra gli oneri di sicurezza di alcune voci prima considerate «spese generali» potrebbe però determinare alcuni dubbi applicativi, nonchè problemi di coerenza con la normativa esistente. - Per un primo aspetto, posto che la componente relativa alle spese generali inclusa nei prezzi unitari è sempre calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall'ambito delle S.G. a quello della sicurezza può comportare l'esigenza di rideterminare l'incidenza delle spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese. -In secondo luogo, si pone il problema di imputare il costo delle attrezzature che svolgono una funzione sostitutiva delle opere provvisionali (ponti mobili, cestelli), ma che in base alla legge sono da considerare spese generali. - Al riguardo si ritiene che, ove l'impresa, in variazione alle previsioni del PSC e dietro espressa autorizzazione della S.A., adotti un macchinario in luogo di un ponteggio, la conseguente variazione di costo dovrà essere considerata alla stregua di quanto indicato nella parte finale del precedente paragrafo. - Inoltre, è stata prospettata la questione relativa alla esatta portata della disposizione di cui alla lettera c) del richiamato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003, che classifica come apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori». - In particolare, si tratta di chiarire se l'elemento teleologico racchiuso nell'alinea «... ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» valga in qualche modo a restringere il campo delle opere provvisionali imputabili alla sicurezza. -In altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all'esecuzione delle varie lavorazioni. -Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata, tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie «ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori» in cantiere, cosicchè, non subendo modificazione - ad esempio - la distinzione tra ponteggi «di servizio» e ponteggi «di sicurezza», solo questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza. -Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. -Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso. -Questo nuovo orientamento del legislatore, distaccandosi da quello risalen- te al decreto ministeriale n. 145/2000, sembra peraltro coerente con la generale evoluzione del quadro normativo verso un consolidamento e rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri. La sicurezza e le varianti. -Il decreto del Presidente della Repubblica n. 222, all'art. 7 nel comma 5, dispone espressamente che anche nel caso di varianti in corso d'opera è necessario stimare i costi della sicurezza, adottando i medesimi criteri che si applicano nella fase di progettazione dei lavori od opere. - Pertanto nel caso di varianti le relative perizie, ai sensi dell'art. 134, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all'individuazione del costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso. - In taluni casi, invece, la variazione progettuale in corso d'opera è generata proprio dalla necessità di migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura facente parte del progetto appaltato, sia che esso contenga una vera e propria carenza di previsione - in caso di previsione parziale delle misure di sicurezza o sottostima dei relativi costi - sia che esso necessiti di meri assestamenti o correttivi di dettaglio; ciò si ricava dall'art. 131, comma 4 del codice dei contratti n. 163/2006. Altre problematiche in tema di sicurezza Implementazione del casellario informatico. -Sono state inoltre esaminate altre questioni riguardanti le azioni di contrasto da parte dei soggetti istituzionali nei confronti del grave fenomeno degli infortuni sul lavoro. -In generale è stato osservato che una efficace politica di prevenzione degli incidenti e di tutela dell'integrità dei lavoratori si scontra con la resistenza da parte di alcuni operatori del settore alla «effettiva» applicazione delle norme di legge e delle regole di sicurezza contenute nei piani. - Sotto questo profilo, in una logica di contrasto di comportamenti irregolari, l'Autorità ritiene necessario che le SS.AA. attendano alla selezione dei contraenti anche in base a criteri di provata affidabilità nella prevenzione degli incidenti e di capacità ad eseguire i lavori in sicurezza. - In questo senso, i poteri delle SS.AA. sono delimitati dall'art. 75, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (oggi art. 38, comma 1, lettera e) del codice degli appalti n. 163/2006), in base al quale tra le cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici è compreso l'«aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio». -Tale circostanza, come è noto, configura un requisito di ordine generale e di affidabilità per poter contrattare con la P.A., ed è soggetto a una verifica di tipo dinamico da parte delle SS.AA. in occasione di ogni singola gara (si veda anche l'art. 3 del decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni, che affida al committente l'onere di verificare «l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese esecutrici»). - In coerenza con le citate disposizioni, il regolamento sulla qualificazione n. 34/2000, all'art. 27, comma 2, prevede che nel casellario informatico presso l'osservatorio siano annotati tra l'altro: «p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti ». - In ordine ai presupposti per l'iscrizione nel casellario di detta annotazione, l'Autorità con successive determinazioni n. 16-23/2001, n. 10/03, n. 13/2003 e n. 1/05, ha complessivamente affermato che: - l'accertamento della esistenza e della gravità della violazione compete alla stazione appaltante; -detto accertamento è di natura discrezionale e comporta l'obbligo di motivazione; -la S.A. può desumere la «gravita» della violazione dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione penale (arresto o ammenda) irrogata, dell'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle eventuali altre conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro); - per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, ma anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri. - In rapporto agli obbiettivi sopra indicati emerge l'esigenza di incrementare la pubblicità - tramite l'Osservatorio - delle notizie circa la affidabilità delle imprese sotto il profilo della sicurezza e di implementare il casellario informatico con le annotazioni riguardanti le infrazioni delle norme sulla sicurezza e delle disposizioni contenute nei piani. -Nell'attuale corpus normativo «la grave negligenza» e «la grave inadempienza contrattuale» in tema di sicurezza di cui all'art. 27, comma 1, lettera |
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